Incidente auto “provocato” da un cane randagio, a chi compete la responsabilità?

Incidente auto “provocato” da un cane randagio, a chi compete la responsabilità?

Rosanna Capano

In caso di incidente auto in cui lui, il cane randagio, sia individuato come “responsabile” dell’accaduto chi dovrà rispondere in termini di risarcimento?

Se il cane randagio sia di competenza esclusiva della ASL o in responsabilità condivisa con il Comune, viene stabilito da norme regionali che devono disciplinare con proprie leggi,  l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le Asl e nel contempo ideare un programma di prevenzione del randagismo.

Comunque, in caso di incidente stradale provocato da un cane randagio, la responsabilità dell’accaduto è ripartita tra l’autorità comunale e la Asl di competenza.

Purtroppo gli incidenti stradali a danno degli animali selvatici, ma anche di cani vaganti, randagi o no, sono diventati frequenti. Molta della responsabilità è da ricercare nel mancato rispetto dei limiti di velocità, nell’errata gestione e tutela della sicurezza sulle strade, senza dimenticare il caso fortuito ovvero la fatalità.

Vittime principali di  questi incidenti sono cani e gatti vaganti, ma anche animali selvatici.

Ma cosa fare qualora, nostro malgrado, fossimo coinvolti in incidenti di questo tipo? Indipendentemente dalla responsabilità dell’evento, il conducente coinvolto nel sinistro ha l’obbligo di legge di prestare soccorso all’animale investito e, in caso di decesso, il dovere di far rimuovere il corpo esanime del malcapitato quadrupede.

E se nell’incidente i veicoli coinvolti sono due? Fondamentale sarà  dimostrare che la responsabiità del sinistro non sia riconducibile ad uno dei conducenti coinvolti. La dimostrabilità necessita di prove oggettive e pertanto diventa importante contattare e far intervenire sul luogo dell’incidente  le forze dell’ordine che provvederanno ai rilievi circa l’entità del danno sui veicoli, l’eventuale infortunio a persone oltre che ad altre verifiche di loro competenza.

Quindi non resterà che attendere la decisione di un giudice che, in base ai rilievi, la dinamica  desunta dalla descrizione dei fatti e dalle misurazioni delle autorità, valuterà e stabilirà anche una eventuale mancanza, in termini di sicurezza, da parte dell’Ente Gestore e responsabile della sicurezza stradale a cui competerà il risarcimento totale o parziale in caso vengano evidenziate sue responsabilità.

Rosanna Capano

© 2017, Rosanna Capano. Riproduzione Riservata

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