Il cane abbaia? La responsabilità è del padrone

Il cane abbaia? La responsabilità è del padrone

Mondofido

Anche in caso di locazione, responsabile resta il padrone, non il proprietario di casa

Capita, a volte, di avere un vicino di casa particolarmente rumoroso e, allora, si comincia a bussare, inviare bigliettini di proteste, se non minacce, nella casella della posta, o ci si rivolge addirittura all’amministratore, se il problema non viene risolto con il diretto interessato.

Ma, se alla base della questione c’è un cane particolarmente agitato, che abbaia in continuazione, a chi vanno rivolte le lamentele, se l’inquilino è in un appartamento in affitto? La responsabilità dei latrati senza fine di chi è, del padrone del cane o del proprietario dell’appartamento?

In realtà, il padrone di casa non può essere responsabile del cane del suo affittuario, perché, limitandosi a fornire la disponibilità dell’appartamento all’inquilino, non può anche rispondere degli schiamazzi, di qualunque natura siano, che arrivano da esso.

Pertanto, se il cane dell’inquilino abbaia giorno e notte, i condomini vicini di casa devono diffidare solo il diretto responsabile ossia il conduttore. Sembra, questa, una decisione sensata, se si pensa che il locatore non potrebbe fare molto per far cessare il rumore, se esso proviene dall’immobile del quale non ha la detenzione.

Quindi, se il cane reca disturbo agli altri condomini dello stabile, occorre inviare una diffida con la richiesta di far cessare al più presto i latrati ed, eventualmente, risarcire il danno.
Questo è possibile perché, benché il cane abbia diritto di abbaiare, i suoi rumori non devono peggiorare la qualità della vita degli altri proprietari, poiché ne verrebbe meno il diritto alla salute tutelato dalla nostra Costituzione e che, di certo, ha un posto superiore.

La via di mezzo è quella che la giurisprudenza sposa in caso di contestazioni e di giudizi intentati contro i latrati: da un lato è necessaria un po’ di tolleranza, ma dall’altro bisogna evitare che il cane abbai per una specifica ragione che può essere rimossa, ad esempio se lasciato troppo solo in casa, o se ha fame, o se è innervosito da comportamenti del proprietario, sempre che si riesca a stabilirlo.
In casi limite, viene richiesto di portare l’animale in un centro di educazione o, eventualmente, insonorizzare l’appartamento

Il codice civile chiama questa via di mezzo con una locuzione precisa: “normale tollerabilità”. Quando l’abbaiare del cane supera tale soglia scatta, in automatico, il diritto al risarcimento. “In automatico” significa che non c’è bisogno di prove del danno subìto, in quanto la lesione della qualità della vita, che consegue al rumore, si presume sempre pregiudicare la salute del proprietario dell’appartamento costretto a sopportare le immissioni rumorose.
Ciò significa che basta dimostrare al giudice che il cane del vicino abbaia in continuazione per ottenere immediatamente una somma a indennizzo delle notti insonni.

Se poi il latrato dà fastidio a un numero indeterminato di persone, come nel caso in cui l’abbaiare venga avvertito da tutto il quartiere, scatta anche la tutela penale e il padrone dell’animale può essere denunciato ai carabinieri. Se invece il disturbo è indirizzato a un numero determinato di persone c’è solo la tutela risarcitoria di tipo civile.

Nell’ipotesi inversa, ovvero se l’inquilino in affitto viene disturbato dai latrati del cane dei vicini, è possibile richiedere la disdetta immediata della locazione.

Vera MORETTI

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